GLI AMICI DEL PORTABICI

Riprendiamo il video pubblicato qualche giorno fa sul canale YouTube di GCN Italia, per cercare di fare chiarezza sulle nuove norme che riguardano un po’ tutti i ciclisti.

Quelle relative al porta bici da auto…..

Fra settembre e ottobre del 2023, il Ministero dei Trasporti ha introdotto nuove disposizioni riguardo ai portabici per automobili installati in posizione sporgente, con l’intento di potenziare la sicurezza sulle strade. Tuttavia, l’immediata conseguenza è stata la messa al bando di un considerevole numero di individui in possesso di portabici montati sulla parte posteriore dell’automobile, collegati al portellone o al gancio di traino.

Normative recenti sui portabici per automobili
La circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 e la successiva circolare esplicativa n. 30187 del 12 ottobre 2023 stabiliscono che l’installazione e l’utilizzo dei portabici sono consentiti soltanto sotto determinate condizioni.

La lunghezza non deve superare 1,20 m, comprensiva delle biciclette trasportate.
La larghezza non deve eccedere quella dell’autoveicolo, biciclette incluse (si fa riferimento all’art. 164 c. 3 del Codice della Strada: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”).

La larghezza del veicolo non tiene conto degli specchietti retrovisori.
L’altezza non deve superare i 2,50 m, inclusi i mezzi di trasporto a due ruote.


Se il portabici e le biciclette installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva (luci di posizione, di stop, frecce, ecc.), si richiede l’installazione di dispositivi supplementari ripetitori, approvati e corrispondenti a quelli prescritti sul veicolo. I dispositivi originali devono essere dotati di sistema di inserimento/disinserimento automatico mediante l’uso della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sul portabici; inoltre, devono essere nascosti, ove consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo.


In caso di ostruzione, anche parziale, della targa, è indispensabile applicare la targa ripetitrice (art. 100 CdS) seguendo le procedure indicate per il rimorchio. In tali circostanze, sono richiesti la visita e il collaudo da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile e l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo (art. 78 CdS e art. 236 del regolamento di esecuzione). Il duplicato del documento riporterà la dicitura “struttura portabiciclette installabile, marca x, tipo y”.


Se non è necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, il portabici, biciclette comprese, costituisce un carico sporgente e dovrà essere equipaggiato con uno o due pannelli speciali quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente (art. 164 c. 6 CdS e art. 361 Regolamento di esecuzione).


Per quanto riguarda i portabici installati sul tetto degli autoveicoli, non sono state introdotte novità: come in precedenza, non richiedono né visita e collaudo, né aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per i veicoli provenienti dall’estero, il Ministero ha specificato che le nuove disposizioni riguardanti i portabici sporgenti non trovano applicazione, in conformità al principio della libera circolazione.


A nostro avviso abbiamo due alternative:

  1. Ce ne freghiamo bellamente e continuiamo come abbiamo sempre fatto
  2. RIVOLUZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Volendo fare anche la seconda, sappiamo che non cambierà niente e che tutto andrà avanti come prima.
Vi facciamo un esempio: Vi ricordate il dispositivo da installare sotto i sedili dei bambini per accertarsi della loro presenza in auto? Com’è finita?